La Cassazione ha stabilito che la mancanza di una barriera protettiva laterale è stata determinante nell’incidente mortale avvenuto su un tratto di strada privo di guardrail, situato nei pressi di un cavalcavia. La presenza del guardrail avrebbe infatti evitato il ribaltamento della vettura e l’esito tragico. La decisione (sentenza 882/2025) impone ad Autostrade per l’Italia S.p.A., insieme all’assicurazione del veicolo, di risarcire i danni.
Secondo i giudici, una barriera moderna avrebbe potuto contenere l’auto che viaggiava a 70 km/h al momento del tamponamento, evitando così la caduta nella scarpata e l’impatto fatale.
La Suprema Corte attribuisce quindi responsabilità diretta al gestore stradale per omesso controllo e manutenzione.
L’azienda si è difesa sostenendo che l’incidente fosse imprevedibile e che non vi fosse un obbligo normativo di installare barriere di sicurezza nel tratto interessato, risalente al 1969 e mai sottoposto a opere di adeguamento. Ha inoltre fatto riferimento al Decreto ministeriale 223/1992, che impone l’installazione di guardrail solo su nuovi tratti o su quelli soggetti a significativi interventi di ristrutturazione.
Tuttavia, la Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni, sottolineando che il dovere di vigilanza e la responsabilità per custodia (ex art. 2051 c.c.) implicano l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare rischi a terzi.
La Corte ha confermato il pagamento di 150.000 euro, pari alla metà dell’importo già corrisposto dall’assicurazione alle vittime. L’esito mortale, secondo i giudici, si sarebbe potuto evitare se fossero state presenti adeguate misure di sicurezza stradale.